Cos'è | La querela (art. 336 c.p.p.) è un atto facoltativo, attraverso il quale la persona offesa o altro avente diritto (ad esempio il genitore del minore di quattordici anni), manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Per procedere in ordine ad alcuni tipi di reato, che attengono alla sfera strettamente personale dell’offeso (percosse, lesioni, ingiuria, diffamazione, violenza sessuale, truffa, appropriazione indebita e altro), la decisione sull’instaurazione di un procedimento penale è rimessa alla stessa parte lesa. Senza querela di parte, il procedimento non può essere iniziato, per mancanza di una condizione di procedibilità. La querela deve essere presentata entro tre mesi dal fatto o dal giorno in cui l’offeso ne ha avuto notizia. Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto di proporre querela. La legge prevede la possibilità che la persona offesa sottoscriva una espressa rinuncia alla facoltà di presentare la querela. Inoltre, una volta presentata (e salvo che in alcune ipotesi eccezionali), la querela può essere oggetto di revoca con la conseguenza che, se il querelato accetta, viene posto termine al procedimento penale che nel frattempo si è instaurato. Si parla tecnicamente di rimessione della querela: il querelante formula una dichiarazione con la quale, appunto, revoca la propria richiesta di punizione nei confronti del querelato. Per i reati di violenza sessuale è prevista una disciplina particolare. Il termine per presentare querela non è di tre mesi ma di sei mesi e, una volta proposta, la querela è irrevocabile. La querela non è necessaria, trattandosi di reati perseguibili d’ufficio. |
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